IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Buia Filippo, nato a Parma il 15 dicembre 1930, domiciliato
 Ostellato, via Lidi Ferraresi c/o CO.PRO.B., imputato del reato p.  e
 p. dagli artt. 21, primo e terzo comma, legge 10 maggio 1976 n.   319
 per  avere,  nella  citata  qualita', effettuato uno scarico in acque
 superficiali (canale Verginese) avente  parametro  di  azoto  nitroso
 superiore  ai limiti di accettabilita' di cui alla Tabella A allegata
 alla l.r. Emilia Romagna n. 7/83.
   In Ostellato, acc. il 16 giugno 1992.
                                Osserva
   Che  il  p.m.  d'udienza  dott.  Pierguido  Soprani  ha   richiesto
 pronuncia  di  questo  pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta
 infondatezza   e   rilevanza   della   questione   di    legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione
 degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
   Osserva  il  pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto
 di dover dichiarare rilevante e non  manifesta-mente  infondata,  per
 violazione  degli  artt.  25 e 77 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9.
   Circa i  presupposti  di  diritto  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
   Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
   Il  principio  della  riserva  di legge in materia penale possiede,
 quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le  scelte
 di  politica  criminale  sono  monopolio  esclusivo  del Parlamento e
 l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale  siano  introdotte
 attraverso  decreti-legge  o  decreti  legislativi  e'  connessa alla
 circostanza che, in entrambi i casi si  realizzi  e  sia  assicurato,
 comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui  e'  rimesso  il  potere  di  conferire stabilita' e durevolezza,
 attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie
 e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine  di  60
 giorni dettato dall'art. 77, ult. comma, della Costituzione.
   Nella  materia  che  si  occupa invece, con la reiterazione di vari
 decreti-legge  mai  convertiti  si  e'  realizzata,  di   fatto,   la
 sottrazione  al  Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre
 in  materia  penale,  con   l'inammissibile   assunzione   da   parte
 dell'esecutivo  del relativo potere di bilanciamento e di valutazione
 degli interessi che in  materia  penale  e  di  esclusiva  competenza
 dall'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
   Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge
 in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella
 specie,  con  contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di
 fatto, al Parlamento la possibilita' prevista  dall'art.  77,  ultimo
 comma,   della  Costituzione,  "di  regolare  con  legge  i  rapporti
 giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
   E' evidente che,  se  la  reiterazione  dei  decreti  nella  stessa
 materia  si  protrae  per  un  anno,  si potrammo determinare effetti
 definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede  giudiziaria,
 con  la conseguente gravissima compressione dei diritti, dei singoli,
 resa  ancora  piu'  incisiva  dalla  disparita'  di  trattamento  che
 potrebbe verificarsi ove  due  fattispecie  identiche,  ma  giudicate
 sotto  la  vigenza  di un diverso decreto-legge, vengano diversamente
 giudicate.
   Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per  circa
 un  anno  di  diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia,
 denota in modo  palese,  con  specifico  riferimento  all'ultimo  dei
 decreti  emanati,  la  carenza  dei  requisiti  della  "necessita' ed
 urgenza".   Requisiti che,  se  possono  ipotizzarsi  come  esistenti
 rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno
 di  distanza  e  cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la
 normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.
   Il presente giudizio, allo stato e vigente  d.-l.  n.  9/1995,  non
 puo'  essere  definito  in  modo indipendente dalla risoluzione della
 questione di legittimita' costituzionale degli articoli del  predetto
 decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.