IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Buia Filippo, nato a Parma il 15 dicembre 1930, domiciliato Ostellato, via Lidi Ferraresi c/o CO.PRO.B., imputato del reato p. e p. dagli artt. 21, primo e terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella citata qualita', effettuato uno scarico in acque superficiali (canale Verginese) avente parametro di azoto nitroso superiore ai limiti di accettabilita' di cui alla Tabella A allegata alla l.r. Emilia Romagna n. 7/83. In Ostellato, acc. il 16 giugno 1992. Osserva Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifesta-mente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e' connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ult. comma, della Costituzione. Nella materia che si occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e di esclusiva competenza dall'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potrammo determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti, dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate. Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della "necessita' ed urgenza". Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria. Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 9/1995, non puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale degli articoli del predetto decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.